Ho acquistato un prodotto on line. Le clausole contrattuali prevedono che per ogni controversia sarà competente il Tribunale del luogo dove ha sede l'azienda venditrice, è legittima una clausola di questo tipo?
Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. La giurisprudenza ritiene che la norma introduca una competenza territoriale inderogabile a favore del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
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Chi acquista un prodotto on
Chi acquista un prodotto on line in uno Stato membro può citare l'azienda titolare del sito nel paese del proprio domicilio e non in quello i cui l'azienda è domiciliata. Questo è motivato dal fatto che , se l'acquirente dovesse citare l'azienda nel paese in cui è domiciliata, ne deriverebbero ovvie conseguenze negative, consistenti principalmente nel dover instaurare un giudizio in lingua straniera e all'estero. Se invece è l'azienda venditrice a volere per qualche motivo citare l'acquirente, sarà costretta ad intentare il giudizio nel paese in cui il consumatore è domiciliato. Comunque in alcun modo il portale di ecommerce può inserire nel contratto online clausole che modifichino il foro competente relativo all'insorgere di eventuali controversie, le quali se apposte sono da ritenersi nulle.